Con sentenza n. 8211/2026 la Cassazione, sezione civile, ribadisce che il licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato al lavoratore disabile è nullo per discriminazione indiretta ove il datore di lavoro, pur in presenza di elementi idonei a rendere conoscibile lo stato di disabilità, abbia omesso di attivarsi per effettuare i doverosi approfondimenti utili a valutare l’adozione di accomodamenti ragionevoli. La mera conoscibilità della disabilità, anche in assenza di comunicazione formale da parte del lavoratore, è dunque sufficiente a fondare la responsabilità datoriale.