La Cassazione civile 13 aprile 2026, n. 9350 afferma che l’art. 2 del CCNL 4 agosto 2011, nella parte in cui riserva ai soli docenti a tempo indeterminato la conservazione ad personam della fascia stipendiale 3-8, viola la clausola 4 dell’Accordo Quadro – direttiva 1999/70/CE – e va disapplicato. La medesima clausola di salvaguardia deve essere estesa al docente a termine poi immesso in ruolo.