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Ammissibile la compravendita con riserva di atto pubblico

La riserva di futura formazione di atto pubblico ben può avere funzione meramente riproduttiva di una precedente definita compravendita e non è in sé indicativa della ricorrenza di un preliminare. Così ha stabilito la seconda Sezione civile della Suprema Corte di cassazione con l’ordinanza del 22 aprile 2025, n. 10454.