I terzi sono legittimati all’esperimento dell’azione di responsabilità di cui all’art. 2395 c.c. al fine di ottenere il risarcimento dei danni direttamente subiti dalla propria sfera patrimoniale, non potendo invece agire quando il pregiudizio lamentato costituisca un mero riflesso del nocumento che abbia interessato il patrimonio sociale. Così ha stabilito la Cassazione civile con l’ordinanza n. 14265/2025.