La Corte di cassazione penale, Sez. V, con la sentenza 11 luglio 2025, n. 25626 afferma, in contrasto con il principio dispositivo della prova, che il giudice deve attivare i suoi poteri probatori d’ufficio ex art. 507 c.p.p. anche per sostituirsi al PM che non ha depositato la sua lista testimoniale.