Skip to content Skip to footer

Attenuante all’automobilista se l’assicurazione ristora integralmente le persone offese

La Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza 29 settembre 2025, n. 32174 in commento ha delineato i confini applicativi della circostanza attenuante del risarcimento del danno ex art. 62, n. 6 c.p. in un caso di omicidio stradale. In particolare, la Cassazione afferma che il risarcimento effettuato da un terzo (nella specie, la compagnia assicuratrice dell’imputato) può fondare l’attenuante purché sia espressione della volontà dell’autore del reato. Viene inoltre evidenziato che il beneficio in questione richiede la riparazione completa dei danni in favore di tutte le persone offese dal reato identificate prima del giudizio, inclusi eventuali enti collettivi legittimati a tale qualifica, con la conseguenza che la mancanza di ristoro anche verso uno solo di essi preclude la diminuzione di pena.