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Il GUP deve sempre previamente attivare il contraddittorio per modificare la qualificazione giuridica del fatto

La Corte di Cassazione penale, Sez. VI, con la sentenza 13 ottobre 2025, n. 33679 chiarisce apertamente che “l’art. 423, c. 1-bis c.p.p. ha introdotto il contraddittorio preventivo quale condizione per l’esercizio da parte del giudice dell’udienza preliminare del sindacato sulla dimensione fattuale e giuridica dell’imputazione”. In sintesi, è ineludibile sempre – in qualunque fase processuale ci si trovi – sollecitare il dialogo tra e con le parti prima di poter riqualificare giudizialmente il fatto contestato.