La Corte di Cassazione penale, Sez. VI, con la sentenza 13 ottobre 2025, n. 33679 chiarisce apertamente che “l’art. 423, c. 1-bis c.p.p. ha introdotto il contraddittorio preventivo quale condizione per l’esercizio da parte del giudice dell’udienza preliminare del sindacato sulla dimensione fattuale e giuridica dell’imputazione”. In sintesi, è ineludibile sempre – in qualunque fase processuale ci si trovi – sollecitare il dialogo tra e con le parti prima di poter riqualificare giudizialmente il fatto contestato.