Il Tribunale di Roma, sentenza 20 agosto 2025, n. 11885, dopo aver dichiarato con sentenza parziale lo scioglimento del matrimonio tra le parti, esonerava il padre dall’obbligo di mantenimento del figlio a decorrere dalla data della domanda, condannando il genitore convivente con il figlio a restituire al genitore obbligato, quanto versatole da quest’ultimo a titolo di contributo, accoglieva la domanda di riconoscimento dell’assegno divorzile formulato dalla moglie che assumeva di essersi sempre dedicata alla gestione della casa e del figlio, revocava inoltre, l’assegnazione della casa coniugale in ragione della sopravvenuta autosufficienza del figlio maggiorenne.