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Disciplinare avvocati: va sospesa l’esecuzione della sentenza se non è comunicato l’avviso di udienza

Va sospesa l’esecuzione della sentenza disciplinare, laddove sia dedotta, sotto il profilo del fumus boni iuris, la nullità assoluta e insanabile dell’intero procedimento disciplinare e della sentenza emessa dal CNF per lesione del diritto di difesa e per la violazione del principio del contraddittorio, in ragione dell’omesso invio di ogni comunicazione relativa al procedimento stesso, tra cui, in particolare, l’avviso di fissazione dell’udienza previsto dall’art. 61R.D. n. 37/1934. È quanto stabilito dalla Cassazione civile, sez. un., con ordinanza del 14 novembre 2025, n. 30101.