La manifestazione di volontà per lo scioglimento del rapporto per mutuo consenso non solo non è soggetta ad alcuna prescrizione di forma che non risulti pattuita con specifico riferimento al negozio in questione, ma può anche implicitamente desumersi dal comportamento delle parti che cessino concordemente di dare ulteriormente corso alle prestazioni reciproche. A confermarlo è la Corte d’Appello di Ancona, sentenza 21.10.2025, n. 1259.