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Sequestro a fini estradizionali: la Cassazione esige il rispetto della riserva di giurisdizione e del nesso di pertinenza

In tema di estradizione per l’estero, la Corte di cassazione penale, Sez. VI, sentenza 29 ottobre 2025, n. 35238, con un’interpretazione costituzionalmente orientata, afferma che il presidente della Corte d’appello è tenuto a procedere alla convalida del sequestro del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti, disposto d’urgenza dalla polizia giudiziaria, dovendo motivare, sulla base della normativa convenzionale, nonché della previsione dell’art. 714, c. 1, c.p.p., ove non derogata, circa la sussistenza del nesso di pertinenzialità tra i beni oggetto di apprensione e il reato per il quale è stata richiesta l’estradizione, mediante la valutazione delle esigenze probatorie prospettate dall’autorità estera richiedente.