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Escluso l’avvalimento negli appalti di servizi alla persona

L’avvalimento non può essere utilizzato nelle procedure di affidamento di servizi alla persona, in quanto l’art. 128 del Codice dei contratti elenca gli articoli che trovano applicazione a questa specifica tipologia di appalti escludendo l’art. 104, che disciplina lo strumento dell’avvalimento. Lo afferma il Tar Emilia-Romagna, sez. II, sentenza 12 dicembre 2025, n. 1564.