La fattispecie incriminatrice di cui all’art. 624-bis c.p. rientra nel novero dei reati per i quali è ammessa l’operatività dell’istituto della sospensione del processo per messa alla prova, dal momento che questo è applicabile, secondo la chiara dizione dell’art. 168-bis c.p. ai delitti indicati nel comma 2 dell’art. 550 c.p.p. sulla citazione diretta a giudizio, tra i quali è certamente da ricomprendere il delitto contestato (Cassazione penale, Sez. V, sentenza 28 novembre 2025, n. 38670).