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I presupposti della responsabilità solidale del socio di S.r.l.

Con l’ordinanza n. 32545 del 13 dicembre 2025, la Corte di Cassazione è intervenuta in modo sistematico sul perimetro applicativo dell’art. 2476, comma 8, c.c., chiarendo i presupposti e i limiti della responsabilità solidale del socio non amministratore di s.r.l. per atti dannosi di gestione. La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso di Alfa avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, consolida l’impostazione secondo cui la responsabilità del socio ai sensi del citato articolo presuppone, sul piano oggettivo, un’effettiva condotta “gestoria” di tale socio, che decida, autorizzi o induca gli amministratori al compimento dell’atto dannoso, e, sul piano soggettivo, la prova dell’intenzionalità dell’ingerenza, intesa come volontà consapevole di influenzare la gestione. L’ordinanza riallinea la lettura dell’avverbio “intenzionalmente”, di cui all’art. 2476, comma 8, c.c., a un dolo riferito al comportamento di influenza sulla gestione e valorizza il dato tipologico della s.r.l. “riformata”, in cui l’accentuata centralità del socio comporta, in casi eccezionali, una possibile “esondazione” di responsabilità verso l’area tipica dell’organo gestorio.