La Corte Costituzionale n. 186 del 2025 ha dichiarato la non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 6, della legge della Regione Toscana n. 61 del 2024, recante il testo unico del turismo, nella parte in cui prevede la possibilità, per gli alberghi, di associare nella gestione, in aumento della propria capacità ricettiva e nei limiti del 40% della medesima, unità immobiliari residenziali nella loro disponibilità, ubicate entro duecento metri, attribuendo ai comuni il potere di stabilire una percentuale inferiore, e delle questioni relative all’art. 41, comma 3, di tale legge, nella parte in cui stabilisce che l’attività ricettiva extra-alberghiera è consentita esclusivamente in unità immobiliari aventi, ai fini urbanistici, destinazione d’uso turistico-ricettiva, con esclusione di quelle aventi destinazione d’uso residenziale, con gestione in forma imprenditoriale.