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Non si presume gratuita la prestazione che l’avvocato esegue in favore del proprio coniuge

Nel contratto di prestazione d’opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l’onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell’incarico e l’adempimento dello stesso e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l’eventuale accordo sulla gratuità della prestazione. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 21 gennaio 2026, n. 1320.