Nel sistema del Codice della proprietà industriale (CPI) la tutela del marchio non conosce forme di punitive recovery: l’allegazione del danno costituisce snodo indefettibile della domanda risarcitoria. L’art. 125 CPI abilita una semplificazione nel quantum, ma non consente un’applicazione dell’equa royalty in funzione punitiva o sganciata dalla fattispecie concreta, presupponendo pur sempre la configurazione di un danno giuridicamente apprezzabile. Questo è quanto deciso dalla Corte d’Appello di Torino con la sentenza n. 963 del 10 novembre 2025.