La Corte di Appello di Milano, Sez. lav., con la sentenza 12 gennaio 2026, n. 921 ha confermato l’applicabilità di un CCNL diverso rispetto a quello formalmente applicato al rapporto di lavoro (CCNL Logistica in luogo del CCNL Multiservizi) nei confronti di un socio-lavoratore di cooperativa in quanto ritenuto – non solo comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale rispetto a quello applicato, ma soprattutto – maggiormente aderente all’attività della cooperativa datrice di lavoro, disponendo altresì il pagamento di tutte le differenze retributive maturate alla luce dell’applicazione del diverso CCNL.