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Il CCNL applicato deve essere aderente al settore di riferimento dell’azienda

La Corte di Appello di Milano, Sez. lav., con la sentenza 12 gennaio 2026, n. 921 ha confermato l’applicabilità di un CCNL diverso rispetto a quello formalmente applicato al rapporto di lavoro (CCNL Logistica in luogo del CCNL Multiservizi) nei confronti di un socio-lavoratore di cooperativa in quanto ritenuto – non solo comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale rispetto a quello applicato, ma soprattutto – maggiormente aderente all’attività della cooperativa datrice di lavoro, disponendo altresì il pagamento di tutte le differenze retributive maturate alla luce dell’applicazione del diverso CCNL.