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La tutela del lavoratore in base al vizio sostanziale di cui è affetto il licenziamento disciplinare

In caso di accertamento giudiziale di illegittimità del licenziamento disciplinare per mancato assolvimento da parte del datore di lavoro dell’onere della prova su di lui incombente con riferimento alla rilevanza disciplinare ed alla proporzionalità della sanzione rispetto all’addebito, laddove la contrattazione collettiva di riferimento abbia tipizzato al negativo il fatto contestato prevedendo che sia passibile di sanzione conservativa (e, dunque, non possa integrare giusta causa o giustificato motivo di licenziamento), trova applicazione la tutela reintegratoria al pari della fattispecie dell’“insussistenza del fatto materiale” (cui è ricondotta) e della “mancanza di rilievo disciplinare” (Tribunale Modena, Sez. lav., sentenza 9 gennaio 2026, n. 56).