Secondo la sentenza del 10 febbraio 2026 (C-97/23), la Corte di Giustizia Ue ha dichiarato che una decisione vincolante del Comitato europeo per la protezione dei dati (CEPD, in inglese European Data Protection Board, EDPB) è un “atto impugnabile dinanzi ai giudici dell’Unione”: si tratta infatti di una decisione emanata da un organo dell’Unione destinata a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi in quanto risolve una controversia tra diverse autorità nazionali di controllo sulla questione se un titolare del trattamento abbia violato il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e se, eventualmente, sia necessario modificare le misure correttive previste nei suoi confronti. Per tale motivo, la Corte di Giustizia ha ritenuto ricevibile il ricorso presentato contro la decisione 1/2021 dell’EDPB da parte di WhatsApp Ireland (IE): tale decisione era stata impugnata dinanzi al Tribunale europeo chiedendone l’annullamento ma, per l’appunto, il Tribunale, con ordinanza del 7 dicembre 2022, aveva respinto il ricorso della compagnia ritenendolo irricevibile, per il motivo che la decisione dell’EDPB non fosse un atto impugnabile. WhatsApp aveva allora impugnato l’ordinanza del Tribunale dell’Unione dinanzi alla Corte di giustizia, la quale con la sentenza del 10 febbraio 2026 (C-97/23 P), osservando che il Tribunale dell’Unione europea non avesse ancora esaminato il merito della controversia, ha anche annullato l’ordinanza impugnata e rinviato la causa dinanzi al Tribunale. I giudici di Lussemburgo hanno anche riconosciuto la sussistenza della condizione secondo cui il ricorrente (nella specie, WhatsApp Ireland) deve essere direttamente interessato dal provvedimento che costituisce l’oggetto del suo ricorso. Si potrà così ridiscutere la maxisanzione da 255 milioni di euro inflitta a Meta dall’EDPB.