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E’ legittima la transazione stipulata da uno dei coeredi

In materia di responsabilità civile derivante da cose in custodia, la transazione stipulata da uno dei coeredi (nonché concreditori solidali) aventi ad oggetto esclusivamente la propria quota è legittima, determinando lo scioglimento della solidarietà attiva solo per il soggetto che vi aderisce. Pertanto, i coeredi, in qualità di concreditori, possono agire in giudizio per l’intero credito o per la rispettiva quota: v’è la piena applicabilità dell’art. 1304 c.c. anche in ordine all’eventuale accordo transattivo. Lo stabilisce la Cassazione Civile, sez. III, ordinanza 22 gennaio 2026, n. 1486.