L’ordinanza della Cassazione civile n. 2342/2026 ribadisce che il notaio non risponde della falsità di documenti non identificativi prodotti dalle parti quando non sia incaricato di verificarne la genuinità. La responsabilità sorge solo rispetto agli adempimenti che rientrano nella sfera della diligenza professionale “governabile”, come controlli su ipoteche, titolarità o iscrizioni. La decisione richiama inoltre la necessità di accertare autonomamente il nesso causale tra condotta e danno, distinguendo tra danno evento e danno conseguenza ai fini del risarcimento.