La Corte di Cassazione civile con la sentenza 10 febbraio 2026, n. 2981 afferma che il sopravvenire di una disciplina normativa meno restrittiva comporta che l’edificio in contrasto con la regolamentazione in vigore al momento della sua ultimazione, ma conforme alla nuova, non possa più essere ritenuto illegittimo, cosicché il confinante non può pretendere l’abbattimento o, comunque, la riduzione alle dimensioni previste dalle norme vigenti al momento della sua costruzione.