La Corte di Cassazione civile, Sez. lav., con l’ordinanza 17 marzo 2026, n. 6000, cassa con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Perugia, ribadendo che l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS per gli avvocati presuppone l’esercizio abituale della professione, da accertarsi in concreto. Il reddito inferiore a euro 5.000,00 può costituire indizio per escludere l’abitualità, ma non opera quale soglia automatica di esenzione.