L’avvocato che proponga tardivamente un’impugnazione viola il dovere di diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c., quando l’errore riguarda l’individuazione del termine perentorio per proporre l’appello, trattandosi di attività che rientra nella normale competenza professionale. È quanto stabilito dal Tribunale Napoli con sentenza del 5 febbraio 2026, n. 1946.