Il presente articolo esamina l’ordinanza della Cassazione civile n. 6433/2026, che affronta il tema della deindicizzazione tardiva, chiarendo che, una volta accertata la violazione del diritto all’oblio, il rigetto della domanda risarcitoria non può fondarsi su una motivazione meramente assertiva. La Corte censura, infatti, la decisione del Tribunale di Roma per motivazione apparente, rilevando che il giudice di merito non aveva adeguatamente valutato le allegazioni del ricorrente in ordine alla protratta reperibilità online delle notizie e alla conseguente lesione della sua reputazione e riservatezza.