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Non versare l’assegno divorzile è reato anche se l’ex coniuge ha una nuova relazione

Il bene giuridico protetto dall’art. 570-bis c.p. si individua nella corretta ottemperanza agli obblighi economici stabiliti dal giudice civile, con la conseguenza che le condizioni patrimoniali del beneficiario — ivi inclusa la disponibilità di redditi propri o di aiuti di terzi — sono del tutto irrilevanti ai fini della configurazione del reato. La stessa logica vale per la nuova convivenza stabile dell’ex coniuge: si tratta di circostanza che rileva esclusivamente in sede civile, ai fini dell’eventuale modifica o revoca dell’assegno ai sensi della giurisprudenza di legittimità civile a sezioni unite, e non può essere dedotta in sede penale per escludere la responsabilità dell’obbligato. Conseguentemente, finché il giudice civile non abbia modificato o revocato l’assegno, l’omissione è penalmente rilevante, indipendentemente da ogni valutazione sulla situazione del beneficiario. Lo stabilisce la Cassazione penale, sez. VI, sentenza 13 aprile 2026, n. 13351.