La Cassazione civile, con l’Ordinanza n. 9608/2026, introduce un significativo irrigidimento sistematico nella lettura dei rapporti tra partecipazione personale, rappresentanza sostanziale e assistenza di-fensiva, escludendo che la presenza del solo difensore, seppur munito di procura sostanziale, possa soddisfare la condizione di procedibilità. Superando l’orientamento precedente, che ammetteva la sostituzione della parte da parte del legale munito di procura sostanziale, la Corte, allineandosi al-lo spirito della Riforma Cartabia, introduce il principio di “distinzione strutturale” tra la parte e il suo difensore, in virtù del quale il difensore non può cumulare in sé i distinti ruoli di assistente e di partecipante, rendendo di fatto imprescindibile la presenza di un soggetto diverso dal legale che assiste la parte e relegando la delega a un’eccezione motivata.