Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 30 marzo 2026, n. 1758, ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo e le domande riconvenzionali proposte dal committente di un appalto nei confronti dell’impresa appaltatrice, ritenendo provato il credito per il prezzo delle opere, nonché decaduto il committente dalla garanzia per vizi delle stesse.