L’incameramento del profitto confluito su una carta di credito intestata all’imputato costituisce, in assenza di ricostruzioni alternative validamente dimostrate nel corso del procedimento, elemento di decisiva rilevanza ai fini dell’affermazione di responsabilità per il delitto di truffa aggravata, sussistendo dimostrazione del ruolo essenziale svolto dal prevenuto nella consumazione dell’illecito. Lo stabilisce la Cassazione penale, sez. II, sentenza 27 aprile 2026, n. 15091.