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Brevi considerazioni sugli atti di rettifica nell’attività notarile ai sensi dell’art. 59 bis L. not.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania Sezione 22, con la sentenza n. 2072 depositata il 13 marzo 2026 ha confermato l’annullamento dell’impugnato avviso di liquidazione con condanna dell’Agenzia dell’Entrate. Il notaio ha facoltà di rettificare, fatti salvi i diritti dei terzi, un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, contenente errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla sua redazione, provvedendovi, anche ai fini dell’esecuzione della pubblicità, mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico da lui formato (art. 59-bisL. 89/1913).