La co-progettazione dei servizi sociali senza la previa co-programmazione è illegittima perché manca la base partecipata di individuazione dei bisogni. Lo ha affermato il Tar Toscana, sez. IV, sentenza 30 aprile 2026, n. 840.
La co-progettazione dei servizi sociali senza la previa co-programmazione è illegittima perché manca la base partecipata di individuazione dei bisogni. Lo ha affermato il Tar Toscana, sez. IV, sentenza 30 aprile 2026, n. 840.