L’inosservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza della navigazione, quando tali violazioni mettano in pericolo l’incolumità dei trasportati, non può essere ritenuta come meritevole del riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Lo stabilisce la Cassazione penale, sezione III, 11 maggio 2026, n. 16652.