La Corte costituzionale, sentenza n. 77/2026 ha dichiarate infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 87-bis, commi 7, lettera c), e 8, D.lgs. n. 150 del 2022, sempre che il combinato disposto delle disposizioni censurate venga interpretato nel senso che l’inammissibilità resta esclusa nell’ipotesi in cui l’atto di impugnazione sia stato inoltrato, su iniziativa della cancelleria cui è riferibile l’indirizzo PEC cui esso sia stato erroneamente presentato, all’indirizzo PEC – anch’esso incluso nell’elenco del DGSIA – riferito all’ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento, laddove l’inoltro sia effettuato entro il termine perentorio stabilito per l’impugnazione medesima.