La Cassazione penale, sez. II, sentenza 7 maggio 2026, n. 16495 ha precisato che la “perimetrazione temporale” è un requisito autonomo della motivazione del decreto di sequestro di dispositivi informatici e non attiene ai tempi (diversi) di esecuzione delle operazioni di copia forense e selezione, ma all’indicazione dell’arco cronologico entro il quale i dati devono essere estratti e ricercati.