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Il silenzio assenso sul permesso di costruire richiede domanda con elementi essenziali di legge

Il silenzio assenso su un’istanza di permesso di costruire si forma anche nel caso di difformità urbanistica o, in generale, anche se la domanda non è conforme a legge; ciò può giustificare l’eventuale esercizio dei poteri di autotutela e l’impugnazione giudiziale. Il silenzio assenso non si forma nel caso di inconfigurabilità strutturale dell’istanza del privato, che sussiste nel caso in cui la stessa sia priva degli elementi essenziali e indefettibili richiesti direttamente dalla legge per la presentazione della domanda. Tali ipotesi riguardano la documentazione ritenuta essenziale dalla legge per la presentazione dell’istanza e, in particolare, quella prevista all’art. 20, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001. Deve considerarsi, al contrario, solo “incompleta” (e non “inconfigurabile”) la domanda nei casi in cui manchino documenti diversi da quelli tassativamente indicati dall’art. 20, comma 1, del t.u. edilizia, come ad esempio nel caso di documenti richiesti dalla legislazione regionale o dai regolamenti edilizi, e quest’ultima evenienza non impedisce la formazione del silenzio assenso. Si profila l’ipotesi di inconfigurabilità giuridica, che impedisce anch’essa il provvedimento tacito, nel caso in cui l’istanza non rientri nel modello normativo astratto prefigurato dal legislatore, in quanto la parte istante ha errato nella qualificazione giuridica della fattispecie e invoca il silenzio assenso in fattispecie non previste dalla legge. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 9 marzo 2026, n. 1878.

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