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Appello infondato? L’avvocato deve restituire il compenso

In caso di appello infondato – perché proposto avverso una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, mediante la semplice reiterazione delle medesime doglianze avanzate con il ricorso in primo grado, senza articolare censure alla specifica statuizione di inammissibilità contenuta nella suddetta sentenza (fondata sulla violazione del termine per proporre il ricorso e, quindi, argomentata sul computo dei giorni intercorsi tra la notifica della cartella esattoriale impugnata e la notifica del ricorso introduttivo), l’avvocato tiene una condotta in violazione del dovere di diligenza ex art. 1176, comma 2, c.c. Ne consegue che va accolta la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto d’opera professionale e il convenuto va condannato a restituire il compenso percepito per la prestazione professionale.