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Best practices per il trattamento dati personali nel recupero crediti: gli ultimi orientamenti del Garante

Il provvedimento n. 193 del 12 marzo 2026 (doc. web. 10233368) del Garante esamina un caso in cui una società di recupero crediti (Sagitter S.p.A.) ha comunicato l’asserito stato di insolvenza di un soggetto ai suoi familiari e agli altri cointestatari di alcuni immobili, rivelatosi poi del tutto estraneo al debito a causa di un caso di omonimia e omocodia. Il Garante ha ritenuto la condotta illecita per violazione degli artt. 5 e 6GDPR, rigettando il tentativo di invocare il legittimo interesse ex art. 6, par. 1, lett. f) a tutela dei comproprietari: in una fase meramente pre-esecutiva, in cui non è ancora stato individuato né il bene da pignorare né i terzi concretamente coinvolti, tale interesse difetta dei requisiti di concretezza e attualità richiesti dalle Guidelines 01/2024 dell’EDPB. Il provvedimento consolida un orientamento del Garante risalente al 2005, aggiornandolo con un’analisi della normativa processuale sull’espropriazione di beni indivisi (artt. 599601 c.p.c.) e con riflessioni sui rischi connessi alla cessione di portafogli crediti. L’articolo si propone di individuare alcune best practices che gli operatori del settore devono attuare per minimizzare i rischi derivanti da attività di trattamento intrinsecamente delicate, quali il recupero del credito.