Nel 2005, in sede di prima comparizione in una causa di separazione, il presidente disponeva che il marito versasse alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, 1.300 euro in caso di rilascio della casa coniugale e 300 in caso di mancato rilascio. Il provvedimento veniva confermato, con modifica delle cifre, ma con diversa motivazione, con la sentenza conclusiva e ulteriormente confermato nella prima udienza divorzile. La moglie non consegnava la casa e l’uomo agiva in separata sede per ottenere una sentenza che dichiarasse priva di titolo l’occupazione. Questo procedimento si concludeva con un rigetto, poiché la Corte d’appello affermava che, in virtù della scelta lasciata alla donna, non si configurava alcuna occupazione priva di titolo. L’uomo agiva nuovamente, nelle forme di richiesta di rilascio e risarcimento del danno e, nelle more, la casa veniva finalmente rilasciata. Il Tribunale prima e la Corte d’appello poi, con diverso orientamento parzialmente rispetto alla precedente decisione, affermavano che l’occupazione era sine titulo a far data dalla pubblicazione della sentenza di separazione e condannava la donna a risarcire il danno. La decisione veniva motivata sostenendo che la sentenza conclusiva del giudizio di separazione, pur confermando il provvedimento interinale, aveva sostituito la previsione di una facoltà di scelta per la moglie con il riferimento a un meccanismo volto a tenere indenne il marito dal peso economico dell’occupazione, apertamente definita, con questo provvedimento, abusiva. La moglie proponeva ricorso per cassazione, invocando, tra i motivi, anche il bis in idem, ma la Cassazione civile, sez. III, ordinanza 16 ottobre 2025, n. 27589 lo rigettava.