Ai fini dell’accertamento della comunione legale, non ha valore confessorio la mera dichiarazione del coniuge non acquirente resa in sede di acquisto del bene, allorquando manchi l’espressa indicazione della provenienza delle somme impiegate da risorse personali di una delle parti, tale da escludere la confluenza dell’oggetto dell’acquisto nel regime patrimoniale ordinario. Lo stabilisce la Corte di appello di Bologna, sentenza 7 ottobre 2025 n. 1687.