A norma dell’art. 1585, comma 2 c.c., il conduttore dell’immobile locato ha diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che con il proprio comportamento gli arrechi danno nell’uso o nel godimento della medesima, avendo un’autonoma legittimazione per proporre l’azione di responsabilità nei confronti dell’autore del danno. È quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Siracusa del 28/04/2026, n. 881.