Il Tribunale di Milano, Sez. lav., con la sentenza 11 novembre 2025, n. 4632 rigetta il ricorso di una lavoratrice che impugnava la cessazione del rapporto di lavoro, qualificata dal datore come dimissioni per fatti concludenti a seguito di assenza ingiustificata. La decisione rappresenta una delle prime applicazioni della normativa di riferimento. Il Giudice stabilisce la prevalenza del termine di assenza previsto dal CCNL applicabile rispetto a quello legale (e sussidiario) di quindici giorni, chiarendo che la nuova norma introduce una presunzione legale di volontà dismissiva del lavoratore, finalizzata a contrastare l’uso strumentale dell’assenza per ottenere l’indennità di disoccupazione.