In materia di responsabilità civile derivante da cose in custodia, la transazione stipulata da uno dei coeredi (nonché concreditori solidali) aventi ad oggetto esclusivamente la propria quota è legittima, determinando lo scioglimento della solidarietà attiva solo per il soggetto che vi aderisce. Pertanto, i coeredi, in qualità di concreditori, possono agire in giudizio per l’intero credito o per la rispettiva quota: v’è la piena applicabilità dell’art. 1304 c.c. anche in ordine all’eventuale accordo transattivo. Lo stabilisce la Cassazione Civile, sez. III, ordinanza 22 gennaio 2026, n. 1486.