La questione della soglia quantitativa al di sotto della quale l’adibizione a mansioni inferiori possa ritenersi lecita rappresenta uno degli elementi più rilevanti della disciplina del demansionamento. Fino a che punto il datore di lavoro può richiedere lo svolgimento di compiti estranei alla professionalità del dipendente senza incorrere nella violazione dell’art. 2103 c.c.? E soprattutto: è sufficiente garantire la prevalenza delle mansioni qualificanti per escludere l’illegittimità della condotta datoriale? L’ordinanza n. 7711/2026 della Sezione Lavoro della Cassazione risponde negativamente a questo secondo interrogativo. Anche l’adibizione sistematica e non marginale a compiti estranei alla professionalità del dipendente — ancorché circoscritta nella misura del 10% del tempo lavorativo, come nel caso di specie — integra una violazione dell’art. 2103 c.c. se protratta stabilmente nel tempo. Il ricorso sistematico a mansioni inferiori lede sul piano qualitativo il diritto alla professionalità, all’identità e alla dignità lavorativa del dipendente, a prescindere dal rispetto del parametro di prevalenza nello svolgimento delle attività proprie dell’inquadramento.