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Erronea trascrizione della domanda giudiziale ex art.950 c.c.: avvocato responsabile?

La predisposizione di una determinata strategia processuale da parte dell’avvocato, per essere fonte di responsabilità, va valutata ex ante in rapporto all’esito del giudizio, tenendo conto della sua inadeguatezza al raggiungimento dello scopo perseguito dal cliente, restando esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali o giurisprudenziali sono tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive. Da quanto precede discende che è responsabile l’avvocato, per la condanna subita dal proprio cliente ex art. 96 cpc, che inserisce nella strategia processuale la trascrizione della domanda di regolamento dei confini, nell’erronea convinzione che la predetta sia trascrivibile, in quanto assoggetta a un vincolo l’immobile della controparte, per tutta la durata del giudizio da lui patrocinato. Ciò, infatti, costituisce un chiaro indice di abuso del processo, inteso quale utilizzo di istituti giuridici deviati dalla loro naturale destinazione verso la garanzia del proprio diritto, con conseguente danno ingiustificato a carico della controparte, sanzionabile, così come è avvenuto nel caso di specie, con la condanna ex art.96 c.p.c. (accoglie l’appello e riforma la sentenza di I grado). È quanto stabilito dalla sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 7/2026 emessa in data 05/01/2026.