L’avvalimento non può essere utilizzato nelle procedure di affidamento di servizi alla persona, in quanto l’art. 128 del Codice dei contratti elenca gli articoli che trovano applicazione a questa specifica tipologia di appalti escludendo l’art. 104, che disciplina lo strumento dell’avvalimento. Lo afferma il Tar Emilia-Romagna, sez. II, sentenza 12 dicembre 2025, n. 1564.