La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 7514/2026, ribadisce l’inutilizzabilità delle prove digitali acquisite in violazione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. Il principio cardine stabilito è che il cosiddetto controllo difensivo in senso stretto è legittimo solo se attivato ex post, ovvero successivamente all’insorgere di un fondato sospetto di illecito. Non è ammessa la sanatoria retroattiva di dati raccolti in precedenza, anche se l’esame materiale avviene dopo la cessazione del rapporto.