La Corte di Cassazione civile, sentenza n. 8067 del 1° aprile 2026, richiamando consolidati principi in materia, ha confermato che il datore di lavoro, quale sostituto di imposta, deve effettuare le ritenute fiscali sulle retribuzioni lorde riconosciute al lavoratore per licenziamento illegittimo, mentre per il versamento dei contributi previdenziali deve distinguersi tra nullità o inefficacia del licenziamento e annullabilità del recesso per giusta causa o giustificato motivo e solo in quest’ultimo caso corre l’obbligo di operare le trattenute.