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Il deflusso ecologico deve mirare alla conservazione del buono stato di salute dei corsi d’acqua

La Corte costituzionale n. 57 del 2026 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – in riferimento all’art. 117, comma 2, lett. s), Cost. – dell’art. 34, comma 2, della legge della Regione Piemonte n. 9 del 2025, nella parte in cui ha introdotto nuove modalità di calcolo del deflusso ecologico, stabilendo che tale regime idrico non possa essere eccedente il 30% della portata effettiva presente nella sezione di derivazione di fiumi e torrenti, poiché è stata così imposta una riduzione drastica e unilaterale dell’applicazione del deflusso ecologico, con il corrispondente aumento dei prelievi dai singoli corsi d’acqua, atto a pregiudicare la conservazione del buono stato di salute di tali corsi.