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Il diritto dei nonni a mantenere rapporti con i nipoti non è assoluto e incondizionato

In tema di diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall’art. 317-bis c.c. e tutelato dall’art. 8CEDU, nell’ambito del concetto di “vita familiare”, il mero rifiuto di un genitore di consentire ai nonni di “prendersi cura” del nipote neonato non integra di per sé un comportamento antigiuridico sanzionabile ex art. 2043 c.c., in assenza di una preventiva valutazione del giudice competente chiamato a regolamentare le modalità di esercizio di tale diritto ai sensi dell’art. 317-bis c.c. Lo stabilisce la Corte d’Appello di Firenze, sez. IV, sentenza 24 novembre 2025, n. 2070.